Ordinanza
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Art. 45 Pesca e piscicoltura 196
1 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono crediti di investimento per i provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali, la lavorazione e la commercializzazione. 2 Il sostegno è limitato ai provvedimenti edilizi e alle installazioni che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produzione nazionale. 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). |