Ordinanza
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Art. 46 Importo dei crediti di investimento per provvedimenti edilizi 199
1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fissati come segue:
2 L’UFAG fissa gli importi forfettari in un’ordinanza. 3 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente, gli importi forfettari sono ridotti in modo adeguato. 4 Nel caso di edifici di economia rurale per suini e pollame che adempiono le esigenze relative ai sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali giusta l’articolo 74 OPD200, oltre all’importo forfettario può essere concesso un supplemento del 20 per cento. 5 Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici per:
6 In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all’agricoltura giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettera d, il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici, tuttavia a 200 000 franchi al massimo. La limitazione a 200 000 franchi non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa. 199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 200 RS 910.13 |