Ordinanza
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Art. 48 Termini di rimborso
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini: 1bis A prescindere dai termini di cui al capoverso 1, il rimborso minimo annuo ammonta a 4000 franchi.204 2 Entro i termini massimi di cui al capoverso 1 il Cantone può:205
202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 204 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). |