Ordinanza
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Art. 50 Fondi propri
1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi possono essere concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con mezzi propri e ne è attestata la sopportabilità.212 2 Le prestazioni di terzi possono essere computate come capitale proprio. 212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). |