Ordinanza
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Art. 52 Termini di rimborso
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:220
1bis A prescindere dai termini stabiliti dal capoverso 1 lettere a e b, il rimborso minimo annuo ammonta a 6000 franchi.223 2 Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, il Cantone può:
220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 222 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 223 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). |