Ordinanza
|
Art. 53 Domande, esame e decisione
1 Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone. 2 Il Cantone esamina la domanda, giudica l’opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni. 3 Per le domande che non superano l’importo limite, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG.225 4 Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la sua decisione al richiedente dopo l’approvazione da parte dell’UFAG.226 225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |