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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 55Procedura di approvazione
1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG.229
2 L’importo limite ammonta a:
a.
500 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;
b.
600 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione.230
3 Il saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale deve essere preso in considerazione nel caso del capoverso 2 lettera a.231