Ordinanza
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Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti 233
1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il credito di investimento è stato stabilito da una decisione passata in giudicato e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione. 2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un credito di investimento. 3 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun credito di investimento. 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |