Ordinanza
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Art. 59 Revoca di crediti di investimento
1 Sono segnatamente gravi motivi di revoca dei crediti di investimento:
2 Al posto di una revoca di cui al capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda o dell’impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 12. È fatto salvo l’articolo 60.236 235 RS211.412.11 236 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2385). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). |