Ordinanza
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Art. 61 Gestione dei fondi federali
1 Le domande cantonali di fondi federali vanno presentate all’UFAG in funzione del fabbisogno. 2 L’UFAG esamina le domande e versa i fondi ai Cantoni nell’ambito dei crediti autorizzati. 2bis Il Cantone notifica all’UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente:
3 I Cantoni gestiscono mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presentano entro fine aprile il consuntivo annuale all’UFAG. 4 Notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
238 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 239 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). |