Ordinanza
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Art. 62a Alta vigilanza 243
1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco. 2 Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, crediti di investimento indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso. 243 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |