Ordinanza
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Art. 7 Riduzione dei contributi in base alla sostanza 20
1 Se prima dell’investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare. 2 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura. 3 Se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |