Ordinanza
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Art. 8 Onere sopportabile
1 La possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto agli investimenti. 2 L’onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:
3 Il richiedente deve dimostrare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti agli investimenti, che i requisiti di cui al capoverso 2 sono adempiuti anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell’investimento previsto.21 4 In caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi è possibile dimostrare la sopportabilità senza strumento di pianificazione.22 21 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 22 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |