Ordinanza
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Art. 9 Aziende in affitto 24
1 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone giuridiche o fisiche all’infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno trent’anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell’azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di vent’anni. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.25 2 Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l’affittuario per almeno vent’anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l’ammontare del capitale di terzi necessario.26 3 Se un progetto edilizio di affittuari è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d’affitto si basa sul termine di rimborso convenuto contrattualmente.27 4 Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1–3 purché l’azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina. 5 Per l’aiuto iniziale di cui all’articolo 43 e i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rinnovo di colture perenni di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto con una durata minima di nove anni per le aziende agricole e di sei anni per i singoli fondi.28 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 28 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1755). |