Ordinanza
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Art. 18 Condizioni generali
1 I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d’estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pesca o alla piscicoltura. 2 Il finanziamento e la sopportabilità degli investimenti previsti devono essere comprovati. Come valore indicativo per la valutazione della sopportabilità si applica l’onere dei costi residui di cui all’allegato 2. 3 I costi computabili di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a sono determinati in una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per stabilire i costi computabili. 4 Mediante crediti di investimento sono sostenuti soltanto provvedimenti collettivi. 5 Occorre applicare la norma SIA 406 del 1° dicembre 19917 «Contenuto e presentazione dei progetti di migliorie fondiarie». 7 La norma può essere richiesta a pagamento alla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, www.sia.ch > Servizi > SIA-norm. È consultabile gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003Berna. |