Ordinanza del DDPS
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Art. 11 Pagamento dell’indennità in caso di sospensione temporanea
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre mesi al massimo per anno civile, se sono temporaneamente sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute a causa di:
2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata ordinata la sospensione. |