Ordinanza del DDPS
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Art. 12 Indennità in caso d’infortunio o malattia correlati a impieghi
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre anni al massimo, se sono stati sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute a causa di:
2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è ordinata la sospensione. 3 La durata massima del diritto all’indennità dipende dalla durata complessiva del servizio. In caso di ripetute sospensioni dell’interessato dal servizio di volo o di lancio con il paracadute, si sommano le singole sospensioni. |