Ordinanza del DDPS
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Art. 15 Impiego su aeromobili civili e aeromobili stranieri
1 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute di volare con aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri. Esse possono ordinare lanci con il paracadute da detti aeromobili. 2 Tali voli e lanci con il paracadute, segnatamente anche i voli eseguiti da piloti militari di professione per l’Ufficio federale di topografia o per altri organi della Confederazione, sono considerati, quanto alle prescrizioni di servizio, come voli e lanci militari. 3Le Forze aeree possono comandare agli operatori di ricognitori telecomandati di eseguire impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati esteri. Tali impieghi sono considerati, quanto alle prescrizioni di servizio, come impieghi militari. |