Ordinanza del DDPS
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Art. 17 Istruzione 18
1 I piloti militari di professione sono istruiti nell’ambito della scuola per piloti delle Forze aeree. Questa istruzione di base dura al massimo quattro anni fino all’ottenimento del brevetto.19 2 L’istruzione di base dei piloti militari di professione comprende almeno:20
2bis Nel quadro della pianificazione della carriera i piloti militari di professione assolvono un perfezionamento in ambito accademico.23 3 In casi giustificati, nel quadro dell’istruzione di base o del perfezionamento in ambito accademico il capo dell’esercito può autorizzare eccezioni se, ad esempio, i piloti militari di professione hanno già concluso una parte dell’istruzione di base o un corrispondente ciclo di studi.24 4 Le Forze aeree stabiliscono i programmi di istruzione. 5 Conformemente all’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 luglio 200125 sul personale federale, con i piloti militari di professione è conclusa una convenzione di rimborso relativa alle spese di istruzione. Tale convenzione di rimborso è subordinata all’approvazione del DDPS. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2667). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). 21 Abrogata dal n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). 23 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). |