Ordinanza del DDPS
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Art. 2 Ottenimento del brevetto
1 Ottengono il brevetto:
2 Chi adempie i requisiti per essere brevettato, riceve un attestato (brevetto). È autorizzato a portare il corrispondente distintivo di specialista. 3 Con l’ottenimento del brevetto, gli aspiranti provenienti da altre Armi vengono trasferiti nelle truppe d’aviazione.4 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). |