Ordinanza del DDPS
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Art. 2329
1 I piloti militari di milizia delle categorie A/1, A/3 e B/3 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 45° anno d’età. 2 I piloti militari di milizia delle categorie A/2, B/1, B/2 e B/4 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2667). |