Ordinanza del DDPS
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Art. 24
1 Per i voli dello STAC nonché per l’istruzione di piloti militari e per impieghi su aeromobili militari, le Forze aeree possono avvalersi eccezionalmente di piloti sprovvisti del brevetto di pilota militare. Sono esclusi gli impieghi su velivoli da combattimento.30 2 Il DDPS disciplina lo statuto di detti piloti su proposta delle Forze aeree. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 3 dic. 2004, in vigore dal 1°gen. 2005 (RU 2004 5045). |