Ordinanza del DDPS
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Art. 29 Condizioni per l’assunzione
1 Può essere assunto come operatore di bordo di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi:
2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre condizioni ai sensi del capoverso 1 lettera a o b. 33 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027). 34 Introdotta dall’all. dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027). |