Ordinanza del DDPS
|
Art. 3 Esercizi obbligatori
1 I membri del servizio di volo militare assolvono regolarmente esercizi di volo o di lancio con il paracadute. Le Forze aeree stabiliscono annualmente il numero degli esercizi. 2 I militari di milizia del servizio di volo militare assolvono gli esercizi nei servizi di perfezionamento della truppa. |