Ordinanza del DDPS
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Art. 38 Riduzione e prolungamento dei servizi
Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 50 per cento al massimo il numero di lanci di cui all’articolo 36 o aumentare del 25 per cento al massimo il numero di lanci e di giorni di allenamento individuale di cui all’articolo 6 OSVM. |