Ordinanza del DDPS
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Art. 40 Allenamento individuale
1 L’allenamento individuale è suddiviso in un allenamento militare e un allenamento civile. 2 Nell’allenamento militare i lanci avvengono da aeromobili militari e sotto la sorveglianza di un ufficiale esploratore paracadutista; i lanci sono eseguiti con l’equipaggiamento militare di lancio. 3 Nell’allenamento civile i lanci avvengono da aeromobili civili e sotto la sorveglianza di un istruttore civile dell’Aero-Club svizzero; i lanci possono essere eseguiti con l’equipaggiamento civile di lancio. |