Ordinanza del DDPS
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Art. 46 Ore di volo
Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 30 per cento al massimo o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui all’articolo 45. |