Ordinanza del DDPS
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Art. 52 Disposizioni transitorie
1 I candidati che nel 2003 hanno assolto corsi dell’istruzione aeronautica preparatoria sono ammessi conformemente all’ordinanza dell’8 dicembre 1994 concernente i piloti militari nella versione del 25 febbraio 199853. 2 Fino alla fine del 2004, l’età massima per la categoria B/2 (art. 20) è di 50 anni. 3 Fino all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, per gli appuntati e soldati incorporati nella compagnia di esploratori paracadutisti è applicabile il disciplinamento degli allenamenti stabilito dall’ordinanza del 19 maggio 200354 concernente gli esploratori paracadutisti (art. 4–11). 4 Ai piloti militari di professione che hanno iniziato l’istruzione di base prima del 1° gennaio 2017 si applicano, per quanto concerne gli articoli 16 e 17, le disposizioni previgenti.55 53 [RU 1995 490, 1998 959. RU 2003 1315art. 18] 54 [RU 2003 1328] 55 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS dell’8 lug. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2835). |