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Art. 47b Adempimento parziale 88
1 L’Ufficio federale di topografia trattiene i pagamenti dei contributi federali rateali in tutto o in parte per la durata del programma se il Cantone:
2 Se, dopo la conclusione del programma, si rileva che la prestazione è lacunosa, l’Ufficio federale di topografia ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, fissandogli a questo scopo un termine appropriato. 3 Se la prestazione rimane lacunosa anche dopo la scadenza di questo termine, l’Ufficio federale di topografia esige la restituzione dei pagamenti nella misura dell’inadempienza, incluso un interesse annuo del 5 per cento (art. 28 cpv. 2 della legge del 5 ottobre 199089 sui sussidi). 88 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 764). |