Ordinanza
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Art. 3 Definizioni
1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
2 Sono inoltre applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 14 novembre 20189 sull’autorizzazione dei medicamenti. 4 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2311). 6 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961). Abrogata dall’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353). 7 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961). 8 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961). 9 RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019. |