del 18 agosto 2004 (Stato 1° luglio 2020)
1 L’USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 16, 33 e 35.79
2 Gli organi di controllo competenti secondo la presente ordinanza possono trattare autonomamente dati personali.
3 L’USAV e l’Istituto possono scambiarsi e mettere a disposizione dell’UFSP e dell’UFAG i dati rilevati.80
4 I dati possono essere pubblicati in forma anonima.
5 Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 19 giugno 199281 sulla protezione dei dati.
79 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455).
81 RS 235.1