Ordinanza
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Art. 9 Dispensazione di medicamenti in commerci zoologici e di apicoltura
1 Chi può tenere e vendere animali vivi in un commercio zoologico, può dispensare, in virtù dell’autorizzazione cantonale concessa secondo l’articolo 30 della legge del 15 dicembre 200019 sugli agenti terapeutici, medicamenti per pesci ornamentali, uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi, se possiede una formazione approvata dall’USAV20.21 2 Chi intende dispensare medicamenti per api ad apicoltori, necessita di un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio. Quest’ultima può essere rilasciata se il richiedente ha frequentato un corso approvato dall’USAV e segue regolarmente corsi di perfezionamento. L’autorizzazione consente anche al titolare di inviare ad apicoltori medicamenti antiparassitari per le api senza ricetta. 3 Gli ispettorati cantonali degli apiari sono autorizzati anche a dispensare medicamenti. 4 L’Istituto stabilisce i medicamenti che possono essere dispensati. ...22 19 RS 812.21 20 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 21 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451). 22 Abrogato dall’all. 8 n. II 4 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029). |