Ordinanza
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Art. 12 Cambiamento di destinazione di medicamenti omologati 30
1 Nel caso di animali da reddito, possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicamenti:
2 Le sostanze e i preparati vietati (art. 10c) non possono essere utilizzati diversamente dalla loro destinazione. 3 Per gli animali addomesticati della famiglia zoologica delle Equidae, destinati alla produzione di derrate alimentari, oltre ai medicamenti con sostanze attive di cui al capoverso 1, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 122/201334. 4 Se il regolamento (UE) n. 122/2013 è modificato, il DFI può adeguare il rimando ad esso in caso di necessità. 5 Per gli animali addomesticati della famiglia zoologica delle Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività, ammessi per la produzione di derrate alimentari, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1. 6 Nel caso delle api nessun medicamento può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961). 31 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283). 32 RS 817.02 33 Abrogata dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283). 34 Regolamento (UE) n. 122/2013 della Commissione, del 12 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 che istituisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, GU L 42 del 13.2.2013, pag. 1. |
