1 Il veterinario responsabile tecnico che prescrive un foraggio medicinale o una premiscela di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo elettronico della ricetta dell’USAV e fornire in particolare le seguenti indicazioni:
a.
nome e indirizzo del detentore;
b.
specie e numero degli animali da trattare;
c.
indicazione e, se richiesta, data del controllo successivo;
d.
designazione e numero di omologazione della premiscela di medicamenti;
e.
istruzioni generali e specifiche dell’azienda per la fabbricazione e la somministrazione, segnatamente il dosaggio, la durata del trattamento e il termine d’attesa;
f.
nome e indirizzo del veterinario responsabile tecnico o dello studio;
g.
data della prescrizione.
2 L’istruzione per l’uso riguardante la terapia di gruppo per via orale deve essere iscritta sul modulo elettronico della ricetta.
3 Il veterinario responsabile tecnico fornisce la ricetta all’azienda di produzione e al detentore di animali e ne conserva un esemplare nella cartella medica.48
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
48 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).