Ordinanza
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Art. 36 Collezione di dati
1 L’USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 16, 33 e 35.81 2 Gli organi di controllo competenti secondo la presente ordinanza possono trattare autonomamente dati personali. 3 L’USAV e l’Istituto possono scambiarsi e mettere a disposizione dell’UFSP e dell’UFAG i dati rilevati.82 4 I dati possono essere pubblicati in forma anonima. 5 Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 19 giugno 199283 sulla protezione dei dati. 81 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353). 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455). 83 RS 235.1 |