Ordinanza
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Art. 15a Condizione per la prescrizione 62
I foraggi medicinali e le premiscele di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente da un veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20. 62 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961). |