Ordinanza
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Art. 19 Requisiti posti all’azienda e convenzione per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti 72
1 Un’azienda agricola, nei cui impianti tecnici sono aggiunti medicamenti agli alimenti per animali o nella quale è somministrato mangime medicato, deve soddisfare i seguenti requisiti:
2 Se l’azienda agricola stipula una convenzione con uno studio veterinario, quest’ultimo deve disporre almeno di un veterinario responsabile tecnico. Il veterinario, che svolge i compiti nell’ambito di questa convenzione, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 20. 3 La convenzione può essere stipulata nell’ambito di una convenzione Mvet. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |