Ordinanza
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Art. 21 Requisiti posti agli impianti per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti
1 L’impianto utilizzato in un’azienda agricola per l’aggiunta di medicamenti ai foraggi o per la macinazione, la distribuzione o la somministrazione di foraggi medicinali deve essere concepito in modo tale che:
3 Sono fatte salve le condizioni per l’immissione in commercio secondo le disposizioni della legge federale del 12 giugno 200978 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).79 79 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 3 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). |