Ordinanza
|
Art. 24 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari 84
1 La carne, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti che ne derivano non possono essere utilizzati quali derrate alimentari, fintanto che per gli animali interessati non è scaduto il termine d’attesa per il medicamento veterinario utilizzato. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201685 concernente la macellazione e il controllo delle carni. 2 Il latte raccolto prima della scadenza del termine d’attesa può essere utilizzato quale mangime per gli animali da reddito nella stessa azienda di detenzione. Per gli animali abbeverati, ogni utilizzazione di questo latte deve essere documentata quale impiego di medicamenti e devono essere rispettati i termini d’attesa validi per il medicamento in questione. 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |