Ordinanza
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Art. 29 Durata di conservazione
1 I documenti di cui agli articoli 10, 19 e 26–28 come pure l’originale e le copie della prescrizione di foraggi medicinali e premiscele di medicamenti vanno conservati durante tre anni, ma almeno sino alla conclusione di una procedura in corso.94 2 Sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo altri testi legislativi. 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299). |