Ordinanza
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Art. 35 Obbligo di comunicazione dei dati 109
1 Su richiesta dell’USAV:
2 I veterinari devono notificare all’USAV la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di antibiotici a uso non topico per il tramite del SI AMV secondo l’O-SIAMV110.111 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |