Ordinanza
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Art. 36c Misure in caso di ripetuto superamento del valore di azione
1 I detentori di animali da reddito, gli studi veterinari e le cliniche veterinarie i cui dati comparativi superano per due volte i valori di azione nell’arco di tre anni vengono informati al riguardo dall’autorità cantonale competente e devono, a proprie spese:
2 A tale scopo, i detentori di animali da reddito consultano un veterinario o un servizio sanitario animale. 3 In casi motivati, l’autorità cantonale competente può prolungare il periodo di tre anni, in particolare per gli studi veterinari e le cliniche veterinarie specializzati in metodi di detenzione problematici o in situazioni aziendali particolari nelle detenzioni di animali da reddito interessate. |