Ordinanza
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Art. 36d Ulteriori misure
1 Se dopo l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 36c, i dati comparativi superano nuovamente il valore di azione nell’arco dei due anni successivi, l’autorità cantonale competente ordina a spese del destinatario le misure necessarie per ridurre il consumo di antibiotici, in particolare nei confronti:
2 In casi motivati, l’autorità cantonale competente può prolungare il periodo di due anni, in particolare per gli studi veterinari e le cliniche veterinarie specializzati in metodi di detenzione problematici o in situazioni aziendali particolari nelle detenzioni di animali da reddito interessate. |