Ordinanza
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Art. 4 Etichetta supplementare
Chi dispensa medicamenti veterinari per i quali vige l’obbligo di tenere un registro ai sensi dell’articolo 26 lettere a–e deve apporre su ogni imballaggio del medicamento veterinario dispensato, oltre all’etichetta originale, un’etichetta supplementare contenente almeno le seguenti indicazioni:11
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |