Ordinanza
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Art. 7c Importazione e dispensazione di medicamenti da parte di veterinari esteri 21
1 I veterinari esteri che operano in Svizzera in virtù di un trattato internazionale22, se autorizzati in virtù di tale trattato, possono utilizzare o dispensare nell’ambito della presente ordinanza, oltre ai medicamenti veterinari omologati in Svizzera, anche medicamenti veterinari omologati nel loro Paese di provenienza. L’importazione di tali medicamenti si basa sull’articolo 20 OAMed23. 2 Nell’ambito di una convenzione Mvet, possono essere dispensati per la scorta medicamenti omologati in Svizzera. 3 I medicamenti omologati nel Paese di provenienza possono essere dispensati per la scorta solo se importati con una notifica o un’autorizzazione secondo gli articoli 7‒7b. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). 22 RS 0.811.119.136, 0.811.119.163, 0.811.119.349, 0.811.119.454.1, 0.142.112.681 |