Ordinanza
|
Art. 30 Competenza e facoltà
1 I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:99
2 Gli organi di controllo possono in particolare:102
3 I titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e il commercio all’ingrosso forniscono ai veterinari cantonali, su richiesta, le indicazioni relative alle quantità di medicamenti veterinari consegnati ai singoli acquirenti nel loro settore di controllo. 4 Previa consultazione degli organi di controllo, l’USAV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Insieme all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) provvede affinché i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi.104 5 Esso si adopera per garantire un’esecuzione uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni.105 99 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297). 100 Nuovo testo giusta l’all.n. 4 dell’O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6167). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). 103 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). 105 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455). |