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Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
del 18 agosto 2004 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 10Esame dello stato di salute, convenzione Mvet
1 Prima di prescrivere o dispensare un medicamento per il quale vige l’obbligo di tenere un registro secondo l’articolo 26 lettere a–e, i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo).41
2 I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.
3 Per ciascuna specie di animali da reddito si può stipulare una sola convenzione Mvet.42
4 I criteri di valutazione, la frequenza delle visite e il contenuto della convenzione Mvet sono disciplinati nell’allegato 1.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).