Ordinanza
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Art. 10a Condizioni per la stipulazione di una convenzione Mvet 43
1 Una convenzione Mvet può essere stipulata unicamente dai veterinari che soddisfano i requisiti di veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20. 2 Presso uno studio veterinario che stipula una convenzione Mvet deve essere impiegato almeno un veterinario responsabile tecnico. 43 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961). |