Ordinanza
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Art. 25 Persone soggette all’obbligo del registro 89
Ha l’obbligo di tenere un registro chi è autorizzato a dispensare medicamenti ad animali da reddito secondo l’articolo 24 LATer o secondo l’articolo 9 capoversi 2 e 3 (persone autorizzate a dispensare medicamenti) e chi detiene animali da reddito. 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |