Ordinanza
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Art. 27 Persone autorizzate a dispensare medicamenti
1 Le persone autorizzate a dispensare medicamenti devono indicare per ogni dispensazione di medicamenti per animali da reddito:
2 Le persone autorizzate a dispensare e a prescrivere medicamenti veterinari devono iscrivere queste indicazioni nella cartella medica dell’animale o del gruppo di animali di un effettivo o memorizzarle su un supporto comparabile accessibile in ogni momento. Se dispensano medicamenti sia per animali da reddito sia per animali da compagnia, la documentazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro le quantità rispettive di medicamenti somministrati.93 3 Le persone autorizzate a dispensare ma non a prescrivere medicamenti veterinari devono inoltre allegare la prescrizione veterinaria o, nel caso non sia necessaria una prescrizione, indicare il nome e l’indirizzo del destinatario. 4 Chi dispensa medicamenti secondo l’articolo 26 deve conservare in ordine cronologico i bollettini di consegna di tutti i medicamenti acquistati nonché i documenti relativi a ogni restituzione o distruzione di medicamenti. Deve anche allegare le corrispondenti istruzioni per l’uso. 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |